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Separazione e passaporto

28.06.2016


A seguito dell’entrata in vigore della L. 166/09, in attuazione del regolamento CE 444/09, i figli minori non possono più essere iscritti sul passaporto dei genitori (o del tutore) e, conseguentemente, per l’espatrio in paesi che non appartengono all’area Schengen, devono necessariamente utilizzare il proprio passaporto.
Tale normativa ha comportato l’insorgere di tutta una serie di problematiche in ipotesi di disaccordo fra i genitori quanto al rilascio del passaporto o al consenso dell’espatrio dei figli minori.
In considerazione del fatto che, anche in caso di separazione e/o divorzio, permane il diritto e dovere di entrambi i genitori di istruire ed educare i propri figli. il coniuge ha il diritto di opporsi all’espatrio del figlio ed, eventualmente, al rilascio del passaporto. Infatti, l’art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dispone testualmente che per il rilascio del passaporto deve sussistere l’assenso di entrambi i genitori.
Pertanto, in tali ipotesi sarà il giudice, alla cui pronuncia entrambi I genitori dovranno necessariamente attenersi, a decidere se il rilascio del passaporto e/o l’espatrio risponda all’interesse superiore del minore.
La situazione e’ decisamente piu’ complessa per chi si trovi a vivere in un Paese straniero. Negli Emirati arabi, la’ ove la situazione familiare diventi particolarmente complicata, il genitore contrario all’espatrio puo’ ottenere l’imposizione di un “travel ban” sul passaporto dei propri figli. Tale procedimento, in quanto caratterizzato dai connotati dell’urgenza, proprio perche’ atto ad evitare l’allontanamento dal Paese dei minori, non richiede neppure il preventivo avviso dell’altro genitore.

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