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Modificazione del nome o del cognome per i cittadini italiani residenti all'estero

30.01.2017


Puo’ accadere che si voglia modificare il proprio nome o cognome per vari motivi e non solo perche’ ritenuto ridicolo o vergognoso.
Generalmente le richieste riguardano l’aggiunta del cognome materno a quello paterno, la sostituzione del cognome paterno, o per chi diventa un neocittadino italiano il mantenimento del doppio cognome con il quale si e’ identificati nel proprio Paese di origine.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E., anche se nati in uno stato estero, possono in ogni momento chiedere il cambio o l’aggiunta del nome o del cognome con le stesse modalita’ dei cittadini italiani residenti in Italia.
Poiche’ non esiste un diritto al cambiamento del nome o del cognome, la richiesta non viene accolta in modo automatico, ma sottoposta alla discrezionalita’ dell’autorita’ competente la quale valuta la presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, adeguatamente documentate e motivate.
La domanda deve essere inoltrata al Prefetto competente mediante il Consolato Italiano. La Prefettura competente e’ quella della provincia del luogo di residenza, o del luogo nella cui circoscrizione e’ situato l’ufficio della stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita del richiedente.

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