Studio Legale a Dubai e Abu Dhabi
News
30.10.2009
Si segnala che in data 22 ottobre 2009 è stato pubblicato su Italia Oggi il seguente quesito posto dal Dott. Ernesto Cherici in tema di scudo fiscale ed immobili detenuti negli Emirati Arabi Uniti:
La lista di riferimento degli immobili.
D: Nel caso in cui avessi un appartamento negli Emirati Arabi Uniti (o comunque in un paese che non consente un adeguato scambio di informazioni) dovrei venderlo e rimpatriare il capitale ottenuto, secondo le disposizioni dello scudo fiscale. Successivamente come posso riacquistare, se volessi, un immobile nello stesso Paese e non dover soggiacere alle disposizioni sullo scudo fiscale (tenendo presente che non verrebbe locato e che l'immobile non soggiace a tassazione in tale Stato in caso di non locazione)? A quale lista bisogna fare riferimento, per lo scudo fiscale, per determinare se il Paese dove è localizzato l'immobile è virtuoso in quanto consente un adeguato scambio di informazioni? Essendo una persona fisica devo riferimenti al DM del 04/05/1999? Nel caso in cui lo Stato estero, ora non collaborativo, dovesse nel frattempo rientrare tra quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, dovrei adempiere agli obblighi imposti dallo scudo solo se locassi l'immobile ovvero se lo stesso non fosse locato ma soggiacesse a tassazione in tale Paese estero?
La risposta è stata la seguente:
R: Se lo Stato estero assoggetta a tassazione l'immobile anche in caso in cui lo stesso sia nella disponibilità del contribuente, il bene doveva essere evidenziato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Gli Emirati Arabi Uniti non rientrano tra gli stati che consentono lo scambio di informazioni effettive e, dunque, una ipotesi di sanatoria è quella dello smobilizzo e del rimpatrio del denaro, ovvero l'ipotesi del rimpatrio giuridico ovvero ancora il conferimento del bene ed il rimpatrio delle quote della società conferitaria. La lista dei paesi che hanno con l'Italia un accordo che consente l'effettivo scambio di informazioni è in allegato alla circolare n. 43 del 2009. Si ricorda che dal 2009, tutti gli immobili esteri dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi e dunque a partire dal modello Unico 2010 indipendentemente dal fatto che l'immobile sia a disposizione o sia locato.