(Settembre 2015)
La regola generale prevede che sono considerati residenti (fiscali) in Italia le persone fisiche che perla maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni ovvero 184 nel caso di anno bisestile):
I requisiti sopra indicati sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi è sufficiente per considerare un soggetto residente in Italia e quindi assoggetto ad imposizione.
1.1. Residenza anagrafica
Il solo requisito dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente è già sufficiente per la titolarità di residente fiscale in Italia; infatti il requisito de quo rappresenta una presunzione assoluta (non è ammessa perciò prova contraria), a tal punto che risulta ininfluente l'effettiva presenza della persona nel territorio dello Stato.
Il concetto di presunzione assoluta è stato stabilito dall'Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 27 febbraio 1984, n. 7/8/1432, e della Corte diCassazione con la Sentenza 6 febbraio 1998, n. 1215.
1.2. Domicilio
E’ il luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
In questo caso è presente il solo l’elemento soggettivo, rappresentato dall’intenzione di costituire e mantenere in un luogo determinato il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
1.3. Residenza in senso civilistico (dimora)
Per residenza s’intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente. E’ possibile individuare due elementi:
a) elemento oggettivo: rappresentato dalla stabile permanenza in un determinato luogo.
Nel caso in cui il soggetto abbia dimorato in più luoghi (Italia ed estero), non è necessario individuare il luogo in cui ha dimorato prevalentemente, ma risulta prioritario sommare i periodi di permanenza in Italia e confrontarli con quelli di permanenza all’estero (Esempio. Nel periodo d’imposta X si ha la seguente situazione: dimora abituale per 5 mesi in Italia, per 3 mesi in Spagna e per 4 mesi a Londra.
La dimora in Italia non prevale sulla dimora all’estero pur se, in termini relativi, l’Italia è il Paese dove la persona ha dimorato di più).
b) elemento soggettivo: rappresentato dalla volontà di rimanere in quel determinato luogo. Si manifesta in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, ed è normalmente compenetrata nel primo elemento.
La Circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, ha chiarito che sono indici significativi, ai fini dell'eventuale residenza fiscale, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l'accreditamento di propri proventi ovunque conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d'affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o club, l'organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.
Tali elementi sono, come detto in precedenza, significativi ma non inderogabili; infatti, ad esempio,mantenere un conto corrente in Italia e, contemporaneamente, dimostrare che l'effettiva residenza è all'estero mediante l'esibizione di appositi documenti (vds successivo punto 2) sarà sufficiente per non essere considerato residente (fiscale) nel Bel Paese (in relazione al conto corrente, si consiglia di effettuare i versamenti esclusivamente tramite bonifico e che gli importi possano essere indubbiamente riconducibili al solo lavoro dipendente svolto all'estero).
In caso di esclusiva:
2. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO
Nel caso in cui si trasferisca la propria residenza all’estero:
3. REGISTRO ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)
L'iscrizione nel registro de quo, come detto in precedenza, non è condizione sufficiente per determinare la perdita della residenza fiscale italiana con conseguente decadenza dell'obbligo di corrispondere le imposte nel nostro Paese.
La registrazione è:
a) facoltativa entro i 12 mesi di permanenza all'estero,
b) obbligatoria quando si supera detto periodo
3.1. Procedura per l'iscrizione
Il modus operandi per l'iscrizione nel registro è il seguente (art. 7 del D.P.R. 6 settembre 1989, n.323 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, che fa riferimento esplicito alla “norma della vigente legislazione anagrafica” ).
a) Richiesta diretta all'Ufficio Consolare italianoLa norma in parola (art. 7 del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), come detto, fa riferimento esplicito alla “norma della vigente legislazione anagrafica”. La locuzione riportata in corsivo prevede che:
1) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), si debba dichiarare il trasferimento all'estero da parte del futuro espatriante,Quanto sopra, si traduce nel fatto che:
a) l'Ufficiale d'anagrafe deve informare immediatamente il nuovo Comune di residenza, che nel caso specifico è individuabile nell'Ufficio Consolare italiano del Paese estero di migrazione;PROSPETTO RIASSUNTIVO PER LA REGISTRAZIONE NELL'AIRE.
SCELTA DEL LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (art. 7 DPR 323/89) | OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE | OBBLIGO CARTOLARE DELL'UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA | DECORRENZA |
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Consolato italiano nel Paese di trasferimento | Presentarsi entro 90 giorni presso l'Ufficio Consolare italiano del Paese estero informandoli dell'avvenuto trasferimento presentando la dichiarazione di volontà esibita al Comune italiano di provenienza. | Comunicare al precedente Comune di residenza della persona trasferita, l'avvenuta immigrazione nello Stato estero. | Dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficiale di anagrafe del Comune italiano di provenienza, della documentazione inviata dall'Ufficio consolare italiano presso il Paese estero. |
Comune di residenza italiano | Esternare la volontà di volersi trasferire per più di 12 mesi nel Paese estero scelto. | a) cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente(APR). b) iscrizione nel registroAIRE. |
Dalla data di esternazione al Comune di residenza italiano della volontà di trasferirsi all'estero per più di 12 mesi (data retroattiva). |
Per quanto sopra detto, consiglio l'iscrizione all'AIRE:
4. DOPPIA RESIDENZA
(DISPOSIZIONI CONVENZIONALE RIGUARDANTE LA DOPPIA IMPOSIZIONE)
L'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni, redatta secondo il modello Ocse, stabilisce che se una persona fisica, in base alle rispettive normative interne, risulta residente in entrambi gli Stati in base a criteri quali la residenza (intesa come residenza civilistica, quindi dimora, in quanto la residenza anagrafica, come detto in precedenza rappresenta una presunzione assoluta) e il domicilio, si considera residente (fiscalmente):
a) nel Paese in cui dispone di un'abitazione permanente (per abitazione permanente deve intendersi, secondo il Commentario OCSE, il “luogo in cui la stessa (ndr. persona fisica) ha sistemato e utilizzato l’abitazione per proprio uso permanente” in netto contrasto con la nozione di “soggiorno in un dato luogo”, privilegiando condizioni che dimostrino l’intenzione di un soggiorno non di breve durata);
b) se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, si considera residente nel Paese in cui le relazioni personali (elemento del domicilio) sono più strette;
c) se non si riesce a determinare dove le relazioni sono più strette ovvero non si dispone di un'abitazione permanente in nessuno degli Stati, si considera il luogo dove soggiorna abitualmente (dimora abituale);
d) se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o nessuno, si considera la nazionalità del soggetto;
e) se questi ha nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno, gli Stati risolvono la questione in comune accordo.
I criteri indicati dalle tie breaker rules non prevedono l’applicazione in via alternativa, ma la loro applicazione deve avvenire in conformità all’ordine gerarchico in cui sono enunciati; tutto ciò si traduce nell’impossibilità di accedere ai criteri successivi al primo qualora quest’ultimo sia stato soddisfatto.
Quindi, secondo la regola generale individuata dall’art. 4 della Modello Ocse, il diritto di assoggettare ad imposizione un reddito spetta allo Stato dove è localizzata la residenza.
(Ernesto CHERICI)