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(Dott.Ernesto Cherici - dicembre 2010)
Per avere un quadro completo sulla comunicazione delle operazioni Iva con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list, bisogna far riferimento al decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2010, al decreto 5 agosto 2010, alla circolare n. 53 del 21 ottobre 2010 e alla circolare n. 54 del 28 ottobre 2010.
Decreto 27 luglio 2010
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del 27 luglio 2010, ha modificato il DM 4 maggio 1999 (lista dei paradisi fiscali per i quali scatta la presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche), il DM 21 novembre 2001 (lista dei paradisi fiscali applicabile per la disciplina Cfc) e il DM 4 settembre 1996 (white list dei paesi nei cui confronti scatta l’esonero da ritenuta su taluni redditi di capitale), prevedendo:
Decreto 5 agosto 2010
Il Ministro dell’economia e delle finanze è nuovamente intervenuto con il DM 5 agosto 2010 per regolamentare alcuni aspetti ancora incerti riguardo al contenuto del D.L. n. 40/2010. In particolare:
Elemento soggettivo
Operatore nazionale
I soggetti obbligati alla comunicazione Iva black list sono i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini Iva si considera soggetto passivo chiunque agisca nell’esercizio di impresa oppure nell’esercizio di arti o professioni (art. 4 e 5 del DPR n. 633/72).
Sono esonerati dalla comunicazione:
Operatore estero
La controparte estera deve essere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi black list.
Per operatore economico s’intende “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (art. 9, comma 1, della direttiva 2006/112/CE).
Sono quindi escluse da rilevazione e da comunicazioni le cessioni o le prestazioni da o verso privati.
Nel caso in cui il privato black list richieda il rilascio di fattura è necessario farsi rilasciare una certificazione in cui il cliente dichiara di essere un privato.
Elemento oggettivo
Sono oggetto della comunicazione Iva:
Le quattro tipologie sopra indicate vanno ulteriormente distinte in:
Le operazioni fuori campo Iva o escluse dalla base imponibile sono esentate dalla comunicazione.
Circolare n. 53 - 21 ottobre 2010
Questa circolare ha precisato che il riferimento alle black list va inteso in senso ampio considerando tutti i Paesi indicati anche solo in uno dei due elenchi (DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001) e prescindendo da eventuali eccezioni soggettive o oggettive previste.
Ad esempio, vanno indicate le operazioni attive/passive con San Marino, anche se è incluso solo nell’elenco delle persone fisiche; gli Emirati Arabi Uniti sono considerati interamente black list senza le limitazioni previste per le società che operano in campo petroliero e petrolchimico.
Termine di presentazione
Vanno comunicate le operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Gli elenchi devono essere trasmessi telematicamente entro la fine del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.
Con cadenza trimestrale se il contribuente, nei quattro trimestri precedenti, ha effettuato un ammontare di operazioni rilevanti non superiore a € 50.000,00 (al netto dell’Iva) su base trimestrale.
Tale soglia si applica distintamente a ciascuna delle quattro categorie oggetto della comunicazione (cessione di beni, servizi resi, acquisti di beni, servizi ricevuti).
Con cadenza mensile se il contribuente non si trova nella condizione indicata al precedente punto.
Se la soglia di € 50.000,00 viene superata anche per una sola delle quattro categorie gli elenchi sono mensili per ogni tipologia di esse.
Un contribuente trimestrale può adottare la comunicazione mensile.
Sanzioni
Nel caso di omissione degli elenchi o della loro compilazione in modo incompleto o non veritiero trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs 18/12/1997, n. 471 elevata del doppio.
La sanzione, quindi, va da un minimo di € 516 a un massimo di € 4.130 (già elevate del doppio).
È bene rilevare che non si applicano le norme sul concorso e sulla continuazione. Ciò significa che se la stessa violazione viene commessa più volte (ad esempio non vengono segnalate per 3 mesi consecutivi le vendite a un cliente con sede negli Emirati Arabi Uniti che opera nel settore petrolifero o petrolchimico, ritenendo erroneamente il Paese white list per la specifica attività svolta dalla controparte) la sanzione è calcolata con il cumulo materiale moltiplicando l’importo per il numero di ripetizione dell’errore (nel caso di specie: minimo € 1.548 – massimo € 12.390).
È possibile il ravvedimento e trattandosi d’irregolarità riferite all’Iva, se la correzione avviene entro il termine della dichiarazione Iva dell’anno in cui è commessa la violazione, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo (€ 51,00).
Circolare n. 54 del 28 ottobre 2010
Con la circolare n. 54 del 28 ottobre 2010, l’Agenzia delle entrate ha infine riconosciuto la possibilità ai contribuenti, nella prima fase di applicazione dell’adempimento in parola, di incorrere in errori nella compilazione del modello, sempreché gli stessi vengano sanati mediante l’invio di una nuova comunicazione correttiva entro il 31 gennaio 2011.
Tale sanatoria è riferibile solo e esclusivamente alla erronea compilazione della comunicazione e non alla omessa trasmissione.
(Dott.Ernesto Cherici - dicembre 2010)